Con D. M. 26/11/2010 prot. 9935 è stato modificato il D. M. 31/07/2010 – denaturazione delle fecce destinate ad uso agronomico mediante l’aggiunta di solfato ferroso.
A tal proposito, con DRD n. 343 del 17/12/2010 avente come oggetto “ Reg. CE n. 1234 del 22/10/2007 e D. M. 27/12/2008 n. 5396, modificato dal D. M. n. 7407. Usi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione – campagna vitivinicola 2010 – 2011”, è stato modificato l’allegato A del DRD n. 251 del 29/09/2010, in particolare il punto b) del paragrafo 2.
Ecco il nuovo testo:
“le fecce di vino destinate all’uso agronomico devono essere denaturate con solfato ferroso per uso agricolo, correttivo indicato nell’Allegato III – punto 2.2. del decreto legislativo n. 75/2010, avente titolo minimo di 90% in solfato ferroso eptaidarato. L’aggiunta del denaturante deve essere effettuata prima dell’estrazione delle fecce dalla cantina e nella misura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia”
21 Dicembre 2010
VITIVINICOLO – USI ALTERNATIVI SOTTOPRODOTTI VINIFICAZIONE