3 Agosto 2011
NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA, ECCO COME CAMBIA LO SVILUPPO RURALE

Con le modifiche alla normativa comunitaria sullo sviluppo rurale (reg. 679/2011), entrate in vigore nelle settimane scorse, i Piani di sviluppo rurale delle regioni dovranno adeguarsi. Tra le novità, di grande importanza per gli agricoltori è l’estensione fino alla fine dell’attuale programmazione dell’innalzamento al 50% dell’anticipo sulle misure ad investimento dei Psr.
L’innalzamento dal 20% al 50%, operativo nel 2009 e 2010 era scaduto a fine 2010, e per questo la norma avrà effetto retroattivo dal primo gennaio 2011. Per essere liquidati agli agricoltori gli anticipi devono essere subordinati alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110% dell'importo anticipato, garanzia che con la nuova norma comunitaria potrà essere prestata anche da un’autorità pubblica.
Altre modifiche riguardano: la produzione di energia termica, elettrica o di biocarburanti; il prolungamento degli impegni agroambientali, benessere animale o silvoambientali; l’adozione delle decisione di selezione dei progetti nei Gal e anticipo; la definizione di mutamento non rilevante; la clausola di revisione per i nuovi impegni agroambientali, benessere animale e silvoambientali a partire dal 2011/2012; le operazioni di ingegneria finanziaria; i costi standard nel settore forestale; i contributi in natura non solo per le operazioni d’investimento; l’inammissibilità dei diritti all’aiuto e ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali; lo svincolo delle garanzie sugli anticipi. Vediamo punto per punto cosa prevede il nuovo regolamento.
Produzione di energia termica, elettrica o di biocarburanti
Si prevede l'inserimento dell'art.16 bis all’interno del regolamento 1974/2006, che stabilisce le condizioni per l'ammissibilità al sostegno degli investimenti, attraverso la misura 121 ”Ammodernamento delle aziende agricole”: per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, la capacità produttiva di tali impianti non deve superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola; per la realizzazione di impianti per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda.
La realizzazione di impianti le cui capacità produttive siano superiori a quelle indicate da tale articolo, può trovare sostegno attraverso la misura 311.
Prolungamento degli impegni agroambientali, benessere animale o silvoambientali
L'articolo 27, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 1974/2006 dispone che l'adeguamento degli impegni agroambientali o di benessere animale possa consistere nel prolungamento della durata dell'impegno. Al fine di evitare sovrapposizioni con il periodo di programmazione successivo, tale adeguamento è limitato al termine del periodo di erogazione del premio cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013 (sino al termine della programmazione sviluppo rurale 2007/2013).
Inoltre, l'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005 stipula che di norma la durata degli impegni silvoambientali è compresa tra cinque e sette anni. Per evitare sovrapposizioni degli impegni prorogati con il periodo di programmazione successivo, è stabilito, come nel caso precedente, che gli Stati membri possano consentire di prorogare tali impegni fino alla fine del periodo di erogazione del premio cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013. Tali norme sono realizzate per evitare la sovrapposizione con le nuove regole della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020.
Adozione delle decisione di selezione dei progetti nei Gal e anticipo
E’ aggiunto un paragrafo all'art. 37 del reg. 1974/2006, che interessa l'attuazione dell'approccio leader, in particolare le procedure di selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore, che sono adottate mediante votazione, nella quale i partner socio-economici locali e gli altri rappresentanti della società civile devono rappresentare almeno il 50% dei voti. A tal proposito si segnala che la Commissione Europea, appositamente interpellata dalla delegazione italiana del Mipaaf, ha confermato che le procedure di votazione scritte e/o telematiche possono prevedere il meccanismo del "silenzio/assenso" che implica una espressione di voto, purché il meccanismo stesso sia stato chiaramente e preventivamente condiviso con tutti i membri dei GAL aventi diritto al voto. Sempre di interesse dell'approccio leader, la modifica del paragrafo 2 dell'art.38, in base alla quale gli Stati membri, su richiesta, possono erogare un anticipo ai GAL, nei limiti del 20% dell'aiuto pubblico, a fronte dei costi per l'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio.
Definizione di mutamento non rilevante
L'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006 consente agli Stati membri di adottare misure specifiche per evitare, qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti si producano risultati inadeguati rispetto all'impegno assunto, con riferimento all'obbligo del beneficiario di rimborsare il sostegno ricevuto qualora la parte che rileva parzialmente l'azienda non subentri nell'impegno assunto dal beneficiario. Ai fini della certezza del diritto è adottata una definizione di mutamento non rilevante per i casi in cui la superficie dell'azienda agricola sia ridotta. Si considera mutamento non rilevante una riduzione della superficie dell'azienda agricola fino al 10 % della superficie oggetto di impegno.
Clausola di revisione per i nuovi impegni agroambientali, benessere animale e silvoambientali a partire dal 2011/2012
L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006 stabilisce già una clausola di revisione in caso di modifica dei pertinenti criteri obbligatori di talune disposizioni e nel caso in cui  tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso. Con il  nuovo regolamento in oggetto si introduce  una clausola di revisione anche per i casi in cui la durata dei nuovi impegni silvoambientali, agroambientali o di benessere animale assunti per un periodo compreso fra cinque e sette anni sia superiore al termine del periodo di programmazione in corso, al fine di evitare incoerenze con il quadro di riferimento giuridico e politico relativo al successivo periodo di programmazione. La clausola di revisione ha decorrenza dal 2012, ma gli Stati membri possono tuttavia decidere di introdurre tale clausola di revisione già nel 2011.
Operazioni di ingegneria finanziaria
Al fine di chiarire l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 è  fissata  la base alla quale si applica il tasso di cofinanziamento nei casi di ingegneria finanziaria.
Per quanto attiene ai fondi di garanzia nell'ambito dell'ingegneria finanziaria di cui al capo IV, sezione 1, sottosezione 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006, sono richieste informazioni supplementari riguardo al metodo di calcolo delle spese ammissibili dell'operazione afferente a tali interventi, garantendo così un uso più efficiente delle risorse unionali.
Pur riconoscendo le specificità dello sviluppo rurale, principalmente riconducibili alla scala ridotta delle operazioni finanziate, per massimizzare l'effetto incrementale dello strumento di ingegneria finanziaria sono chiarite le modalità per riutilizzare le risorse restituite all'operazione di ingegneria finanziaria durante il periodo di programmazione, oltre a  distinguere fra tale riutilizzo e il riutilizzo successivo alla scadenza del periodo di ammissibilità del programma di sviluppo rurale.
Costi standard nel settore forestale
Tenendo in considerazione la natura di taluni investimenti nel settore forestale e il fatto che in alcuni casi i pagamenti possono essere collegati alla superficie, si rende possibile avvalersi di calcoli di costi standard quale alternativa al sistema basato sulle fatture, onde determinare il livello di finanziamento della misura di cui all'articolo 27 (Accrescimento del valore economico delle foreste) del regolamento (CE) n. 1698/2005. Pertanto è adeguato  l'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 con la possibilità per gli Stati membri di fissare l'entità del sostegno per l’accrescimento del valore economico delle foreste, sulla base di costi standard.
Contributi in natura non solo per le operazioni d’investimento
L'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 stabilisce le condizioni alle quali i contributi in natura possono essere considerati spese ammissibili. Nella sua forma attuale, l'articolo 54, paragrafo 1, considera ammissibili i contributi in natura solo per le operazioni di investimento. Vista l'esperienza che ha dimostrato che tale condizione è eccessivamente restrittiva ai fini di un'attuazione efficiente delle misure è estesa l'ammissibilità dei contributi in natura per tutti i tipi di operazioni.
Inammissibilità diritti all’aiuto e ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali
L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1974/2006 stabilisce un insieme di norme volte a definire le spese ammissibili per le operazioni d’investimento. Al fine di apportare maggiore chiarezza all'attuazione di tale articolo, l'acquisizione di diritti di pagamento (diritti all’aiuto) sono  esplicitamente esclusi dall'ammissibilità. E’ inoltre chiarito che, considerata la loro natura, gli investimenti sostitutivi del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali costituiscono una spesa ammissibile. Per questo in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali a norma dell'articolo 20, lettera b), punto vi), del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono essere considerate spese ammissibili le spese per l'acquisto di animali e gli investimenti di sostituzione. 
Anticipi ad autorità regionali ed estensione sino a fine programmazione del 50%
Per una maggiore incidenza degli anticipi nel contesto dell'attuale crisi finanziaria e tenendo in debita considerazione il ruolo specifico delle autorità regionali nell'attuazione della politica di sviluppo rurale, è stato considerato opportuno concedere anche a dette autorità la possibilità di beneficiare di anticipi a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Nella vecchia formulazione erano previsti solo per i comuni e per le associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico, mentre ora sono presenti anche le autorità regionali. Anche per tali soggetti l’importo è elevato al 50% dell’aiuto pubblico all’investimento.
Per agevolare l'attuazione dei progetti di investimento nel contesto dell'attuale crisi economica e finanziaria già nel 2009 e 2010 si era elevata al 50% la percentuale di anticipo sull’aiuto pubblico per gli investimenti . Per tenere in considerazione i persistenti effetti negativi della crisi economica e finanziaria, tale nuovo massimale è  mantenuto fino alla fine del periodo di programmazione. Onde garantire la continuità dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale fra la fine del 2010 e l'entrata in vigore del presente regolamento, si dispone  che l’innalzamento si applica retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2011.
Garanzie in forma scritta da parte delle autorità pubbliche per gli anticipi
Tenendo conto delle dimensioni relativamente modeste dei progetti di sviluppo rurale e dell'inerente difficoltà a ottenere garanzie bancarie per gli anticipi, si è ritenuto opportuno adottare misure volte a consentire che dette garanzie siano sostituite da garanzie in forma scritta da parte delle autorità pubbliche.
L’articolo 56 del regolamento 1974/2006 dispone che “l'importo degli anticipi è limitato al 50 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato”.
La nuova norma dispone che lo strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma (vedi sopra), purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato stabilito.
La nuova norma apre perciò la possibilità di prestare garanzie da parte delle autorità pubbliche.
Svincolo delle garanzie sugli anticipi
Al fine di massimizzare l'impiego degli anticipi, spetta all'ente pagatore competente definire i tempi di svincolo delle garanzie, per tale motivo la nuova formulazione del terzo paragrafo dell’articolo 56 del regolamento 1974/2005 stabilisce che “La garanzia può essere svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo”.
Le modifiche sono entrate in vigore il 18 luglio 2011. L’innalzamento al 50% dell’anticipo si applica con effetto retroattivo dal primo gennaio 2011

IMPRESA VERDE CAMPANIA – ENTE DI FORMAZIONE

LA FORMAZIONE

  • IMPRESA VERDE CAMPANIA SRL ha avviato  l’Iter per Accreditarsi in Regione Campania, come Ente di Formazione Professionale ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n° 136 del 22/03/2022 e presto sarà Accreditata.
  • IMPRESA VERDE CAMPANIA SRL  E’  IN POSSESSO DELLE SEGUENTI TRE CERTIFICAZIONI:
1) SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ - ISO 9001:2015 - Sottosettore IAF/EA: 37 - Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionali 2) ISO/IEC 27001:2022 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI - Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionali   3) ISO 45001:2018 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA - Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionali  
  • IMPRESA VERDE CAMPANIA SRL è Ente di Formazione impegnato nel sostegno e nella promozione di una visione ampia ed elevata della Formazione Professionale, che tiene conto del cambiamento e delle trasformazioni della società e della comunità locale nella quale opera, programmando i propri corsi, in considerazione delle tendenze del mercato del lavoro territoriale e delle figure professionali più richieste.
  • Il Team di IMPRESA VERDE CAMPANIA SRL è formato da professionisti specializzati e competenti.
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  • IMPRESA VERDE CAMPANIA SRL articola i propri corsi in diversi settori di attività interagendo con Aziende, Associazioni, Studi Professionali, Scuole ed Enti del territorio, con la volontà di erogare azioni formative e di orientamento a servizio di giovani e adulti.
Tra le attività formative organizzate da IMPRESA VERDE CAMPANIA SRL, vi sono:
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