Il ministero delle Politiche agricole, a seguito della richiesta fatta in merito dalla Regione, Campania ha riconosciuto, con apposito decreto, il carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi segnalati da Coldiretti Napoli che nel giugno dello scorso anno hanno provocato gravi danni alle colture in vaste zone della provincia di Napoli.
TUTTI GLI INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COLDIRETTI NAPOLI PER L’ASSISTENZA NECESSARIA ALLA FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE D’AIUTI PREVISTI
I riconoscimenti riguardano, in particolare, le piogge alluvionali che hanno colpito la provincia di Napoli il 16 giugno 2014 interessando il territorio dei comuni, di Carbonara di Nola, Casamarciano, Cercola, Comiziano, Ercolano, Liveri, Massa di Somma, Napoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Portici, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Tufino e Visciano.
Entro 45 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto, effettuato sulla Gazzetta Ufficiale n 215 del 16/9/2015, tutte le imprese agricole singole o associate, di cui all'art. 2135 del codice civile, ricadenti nel territorio danneggiato, condotte da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali o altri conduttori agricoli in possesso del fascicolo aziendale AGEA e regolamenti iscritti al registro delle imprese agricole della C. C. I. A. A. che abbiano riportato danni non inferiori al 30 % della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica possono inoltrare richieste per accedere in forma singola o combinata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, ai seguenti aiuti previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente e ciò attraverso la documentazione fiscale;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in
zone svantaggiate;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in
altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.